1.All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole
«5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»; b) l'ultimo
periodo del comma 10 č soppresso. 2.Resta fermo quanto previsto dall'articolo
66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3.Le disposizioni
di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
abrogate.