La salute in pillole

CODICE DEONTOLOGICO MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI







CODICE DEONTOLOGICO MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI



Normativa sanitaria

Codice deontologico dei medici italiani

TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.

TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAP. I - Indipendenza e dignità della professione

Art. 3 - Doveri del medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona .
Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale -
Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

CAPO II - Prestazioni d'urgenza

Art. 7 - Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 8 - Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.

CAPO III - Obblighi peculiari del medico

Pagine: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

























































Contatti | Comunicati stampa salute | Termini e condizioni | ©2012 La salute in pillole - supplemento alla rivista www.studiocataldi.it