Cancellazione della causa dal ruolo
Torna all'indice della finanziaria 20091.Il primo comma dell'articolo 181 del Codice di procedura civile č
sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza,
il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dą comunicazione
alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il
giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.».
Torna all'indice della finanziaria 2009
|