Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Torna all'indice della finanziaria 2009
1.Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di
pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del ministro per la Pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è disposta una
razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo e al secondo periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate a un apposito fondo di
parte corrente. Con decreto del ministro per la Pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il ministro dell'Interno e dell'Economia e delle
finanze le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione
dell'articolo 67, comma 2.
Torna all'indice della finanziaria 2009
|