Durata e rinnovo della carta d’identità
Torna all'indice della finanziaria 20091.All'articolo 3, secondo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci
anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità
rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e
delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».
2.La
disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato Testo unico di cui
al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Ai fini del rinnovo, i
Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del
documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la
medesima data.
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