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Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio |
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Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio2.All'articolo 72, comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)». 3.L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto». 4.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Notizie correlate all'argomento 'Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio'» In aumento la tendenza alla chirurgia plastica nelle zone intime: +24% http://qn.quotidiano.net/salute/2013/03/ - Data scansione: 03/04/2013 » Il caso Stamina: da Torino alla ribalta nazionale http://www.corriere.it/salute/speciali/2 - Data scansione: 03/04/2013
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