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1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene
automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa
dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio»
sono sostituite dalla seguente: «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le
parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi»
sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: «il ministro della Funzione
pubblica e con il ministro del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il
ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro
dell'Economia e delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
«al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) le parole da «può essere
utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è
destinata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione
integrativa, a incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le
amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità
e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a
«produttività individuale e collettiva» sono soppresse.
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