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Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia |
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Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia«Capo VI-bis - Riscossione mediante ruolo - Articolo 227-bis (L) - Quantificazione dell'importo dovuto - 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211. Articolo 227-ter (L) - Riscossione a mezzo ruolo - 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. 3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».
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