Strumenti innovativi di investimento
Torna all'indice della finanziaria 20091.Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione,
anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e
privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle
risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti
europei e internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati
in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali.
Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro
dell'Economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e
funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di
attuazione.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a istituire un apposito fondo,
attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della
sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie
prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative
medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le
amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi
settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di
cui all'articolo 44 del regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo
europeo per gli investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono
escluse garanzie a carico delle amministrazioni pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.
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