La salute in pillole

Abrogazione della revoca delle concessioni Tav







Abrogazione della revoca delle concessioni Tav

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1.All'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdeces i rapporti convenzionali stipulati da Tav Spa con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con Rfi Spa e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies e 8-undevicies sono abrogati.
1-bis.All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo a efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico».

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