La salute in pillole

NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITà TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI







NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITà TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI



Normativa sanitaria


3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
Art. 9. (Disposizioni in materia fiscale)
1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all’articolo 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi.
Capo IV.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI
Art. 10.
(Competenze del Ministero della salute)
1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all’articolo 12.
2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;
b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;
c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;
d) controllo sul commercio e sull’informazione riguardanti gli emoderivati;
e) autorizzazione all’import-export del sangue e dei suoi prodotti;
f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;
g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;
h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attività del servizio trasfusionale nazionale;
i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l’istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell’ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato «Piano sangue e plasma nazionale».
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