La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria

LEGGE 19 febbraio 2004 , n. 40

  Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
   (Finalita).
1.  Al  fine  di  favorire  la  soluzione  dei  problemi riproduttivi
derivanti  dalla  sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito
il  ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e  secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2.  Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito
qualora  non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilita' o infertilita'.
 
    
 Art. 2.
  (Interventi contro la sterilita' e la infertilita).
1.  Il  Ministro  della  salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  puo'  promuovere ricerche sulle
cause  patologiche,  psicologiche,  ambientali e sociali dei fenomeni
della  sterilita'  e  della  infertilita'  e  favorire gli interventi
necessari  per  rimuoverle  nonche'  per  ridurne  l'incidenza,  puo'
incentivare   gli   studi   e   le   ricerche   sulle   tecniche   di
crioconservazione  dei  gameti e puo' altresi' promuovere campagne di
informazione  e  di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della
infertilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima
di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  2  si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni di bilancio.
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