La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


sull'attivita'   delle   strutture   autorizzate,   con   particolare
riferimento  alla  valutazione  epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati. ((2))
  2.  Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma
1,  presenta  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  una relazione al
Parlamento sull'attuazione della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1),  in  relazione al comma 1, del presente articolo, che "E' fissato
al  31  marzo  2011  il  termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici  indicati  nella  tabella  1  allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011".
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2,  comma  1-quinquies) che il
termine  di  cui  al comma 1 del presente articolo e' prorogato al 30
aprile 2011.
 

   Art. 16.
 (Obiezione di coscienza).
1.  Il  personale  sanitario  ed  esercente  le  attivita'  sanitarie
ausiliarie  non  e'  tenuto  a  prendere  parte  alle  procedure  per
l'applicazione  delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate   dalla  presente  legge  quando  sollevi  obiezione  di
coscienza con preventiva dichiarazione.   La   dichiarazione
dell'obiettore  deve  essere  comunicata entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge al direttore dell'azienda
unita'  sanitaria  locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  nel caso di
personale  dipendente,  al direttore sanitario, nel caso di personale
dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al
di  fuori  dei  termini  di  cui  al  comma  1,  ma  in  tale caso la
dichiarazione  produce  effetto  dopo un mese dalla sua presentazione
agli organismi di cui al comma 1.
3.  L'obiezione  di  coscienza  esonera  il  personale  sanitario  ed
esercente  le  attivita'  sanitarie  ausiliarie  dal compimento delle
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