La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


 

 Art. 3.
   (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis)  l'informazione  e  l'assistenza  riguardo  ai problemi della
sterilita'  e  della  infertilita'  umana,  nonche'  alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter)  l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare".
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
    

CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE


 Art. 4.
 (Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e'
consentito  solo  quando  sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti  le  cause  impeditive  della  procreazione ed e' comunque
circoscritto  ai  casi  di  sterilita'  o  di infertilita' inspiegate
documentate  da  atto  medico  nonche'  ai  casi  di  sterilita' o di
infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
2.  Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate
in base ai seguenti principi:
a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado  di  invasivita'  tecnico  e  psicologico  piu'  gravoso  per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3.  E'  vietato  il  ricorso  a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
 

 Art. 5.
 (Requisiti soggettivi).
1.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
accedere  alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie
di  maggiorenni  di  sesso  diverso,  coniugate o conviventi, in eta'
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
 

 Art. 6.
  (Consenso informato).
1.  Per  le  finalita'  indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in
ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita  il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui
all'articolo  5  sui  metodi,  sui  problemi bioetici e sui possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione   delle   tecniche  stesse,  sulle  probabilita'  di
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