La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


chiarezza  e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
 
 
 Art. 7.
  (Linee guida).
1.  Il  Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita',   e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  di  sanita',
definisce,  con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, linee guida contenenti
l'indicazione  delle  procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita.
2.  Le  linee  guida  di  cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
3.  Le  linee  guida  sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre
anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.
 


CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

  
 Art. 8.
   (Stato giuridico del nato).
1.  I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente  assistita  hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti  della  coppia  che ha espresso la volonta' di ricorrere
alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
 
 
 Art. 9.
   (Divieto del disconoscimento della paternita'
  e dell'anonimato della madre).
1.  Qualora  si  ricorra  a  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita  di  tipo  eterologo  in  violazione  del  divieto  di  cui
all'articolo  4,  comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso
e'  ricavabile  da  atti  concludenti non puo' esercitare l'azione di
disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di
cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2.  La  madre  del  nato  a  seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione  medicalmente  assistita non puo' dichiarare la volonta'
di  non  essere  nominata,  ai  sensi  dell'articolo 30, comma 1, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
3.  In  caso  di  applicazione  di  tecniche  di  tipo  eterologo  in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di
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