La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


gameti  non  acquisisce  alcuna  relazione giuridica parentale con il
nato  e  non  puo'  far  valere  nei suoi confronti alcun diritto ne'
essere titolare di obblighi.
 


CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA


   Art. 10.
 (Strutture autorizzate).
1.   Gli  interventi  di  procreazione  medicalmente  assistita  sono
realizzati  nelle  strutture  pubbliche  e  private autorizzate dalle
regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c)  i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni
e dei casi di revoca delle stesse;
d)  i  criteri  per  lo  svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni  della  presente  legge  e  sul  permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
 
  

   Art. 11.
   (Registro).
1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  della salute, presso
l'Istituto   superiore   di  sanita',  il  registro  nazionale  delle
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente  assistita,  degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.
3.   L'Istituto   superiore  di  sanita'  raccoglie  e  diffonde,  in
collaborazione  con  gli  osservatori  epidemiologici  regionali,  le
informazioni  necessarie  al  fine  di consentire la trasparenza e la
pubblicita'  delle  tecniche  di  procreazione medicalmente assistita
adottate e dei risultati conseguiti.
4.   L'Istituto   superiore  di  sanita'  raccoglie  le  istanze,  le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche
e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5.  Le  strutture  di  cui al presente articolo sono tenute a fornire
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