La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di
sanita'  i  dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15
nonche'  ogni  altra  informazione  necessaria allo svolgimento delle
funzioni  di  controllo  e  di  ispezione  da  parte  delle autorita'
competenti.
6.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato   nella  misura  massima  di  154.937  euro  a  decorrere
dall'anno  2004,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI


   Art. 12.
  (Divieti generali e sanzioni).
1.  Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti  estranei  alla  coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2.  Chiunque  a  qualsiasi  titolo,  in  violazione  dell'articolo 5,
applica  tecniche  di  procreazione medicalmente assistita a coppie i
cui  componenti  non  siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia  minorenne  ovvero  che  siano  composte da soggetti dello stesso
sesso  o  non  coniugati  o  non conviventi e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3.  Per  l'accertamento  dei requisiti di cui al comma 2 il medico si
avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In
caso  di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2,
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4.  Chiunque  applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
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