La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


senza  avere  raccolto  il  consenso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.
5.  Chiunque  a  qualsiasi  titolo  applica  tecniche di procreazione
medicalmente   assistita  in  strutture  diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo  10  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione  di  gameti  o  di  embrioni o la surrogazione di
maternita'  e'  punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 600.000 a un milione di euro.
7.  Chiunque  realizza  un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente  da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto  al  patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con
la  multa  da  600.000  a  un  milione  di euro. Il medico e' punito,
altresi', con   l'interdizione   perpetua   dall'esercizio   della
professione.
8.  Non  sono  punibili  l'uomo o la donna ai quali sono applicate le
tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9.  E'  disposta  la  sospensione  da  uno  a tre anni dall'esercizio
professionale  nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato  per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
10.   L'autorizzazione   concessa  ai  sensi  dell'articolo  10  alla
struttura  al  cui  interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi  del  presente articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di
piu' violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione puo' essere revocata.
 


CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE


   Art. 13.
  (Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2.  La  ricerca  clinica  e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita  a  condizione  che si perseguano finalita' esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute  e  allo  sviluppo  dell'embrione  stesso, e qualora non siano
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