La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a)   la  produzione  di  embrioni  umani  a  fini  di  ricerca  o  di
sperimentazione  o  comunque  a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b)  ogni  forma  di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti  ovvero  interventi  che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione  o  comunque  tramite  procedimenti  artificiali, siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero  a  predeterminarne  caratteristiche  genetiche,  ad eccezione
degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo;
c)  interventi  di  clonazione  mediante trasferimento di nucleo o di
scissione   precoce   dell'embrione   o  di  ectogenesi  sia  a  fini
procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa
e la produzione di ibridi o di chimere.
4.  La  violazione  dei  divieti  di  cui al comma 1 e' punita con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata.  Le  circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti   previste   dal  comma  3  non  possono  essere  ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5.  E'  disposta  la  sospensione  da  uno  a tre anni dall'esercizio
professionale  nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
 


 Art. 14
 Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni

  1.  E'  vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
  2.   Le   tecniche  di  produzione  degli  embrioni,  tenuto  conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di   quanto   previsto
dall'articolo  7,  comma  3,  non devono creare un numero di embrioni
superiore   a   quello   strettamente   necessario   ad  un  unico  e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. ((1))
  3.  Qualora  il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
Pagine: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

























































Contatti | Comunicati stampa salute | Termini e condizioni | ©2012 La salute in pillole - supplemento alla rivista www.studiocataldi.it