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FECONDAZIONE ASSISTITA |
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FECONDAZIONE ASSISTITApossibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. ((1)) 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile-8 maggio 2009, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 13/5/2009, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"". Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna". CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 15. (Relazione al Parlamento). 1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, |
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