La salute in pillole

FECONDAZIONE ASSISTITA







FECONDAZIONE ASSISTITA



Normativa sanitaria


possibile  per  grave  e documentata causa di forza maggiore relativa
allo  stato  di  salute  della donna non prevedibile al momento della
fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
((1))
  4.  Ai  fini  della  presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita  e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
  5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su
loro  richiesta,  sullo  stato di salute degli embrioni prodotti e da
trasferire nell'utero.
  6.  La  violazione  di  uno  dei divieti e degli obblighi di cui ai
commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
  7.  E'  disposta  la  sospensione  fino  ad  un anno dall'esercizio
professionale  nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
  8.  E'  consentita  la  crioconservazione  dei  gameti  maschile  e
femminile, previo consenso informato e scritto.
  9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 1 aprile-8 maggio 2009, n.
151 (in G.U. 1a s.s. 13/5/2009, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 2 del presente articolo "limitatamente alle
parole  "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del
presente   articolo   "nella   parte   in  cui  non  prevede  che  il
trasferimento  degli  embrioni,  da  realizzare non appena possibile,
come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio
della salute della donna".
 


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


   Art. 15.
   (Relazione al Parlamento).

  1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio
di  ciascun  anno, una relazione annuale per il Ministro della salute
in  base  ai  dati  raccolti  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 5,
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