La salute in pillole

CODICE DEONTOLOGICO MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI







CODICE DEONTOLOGICO MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI



Normativa sanitaria

Art. 16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.

TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I - Regole generali di comportamento

Art. 17 - Rispetto dei diritti del cittadino -
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 18 - Competenza professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto d'opera professionale -
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Art. 20 - Continuità delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art. 21 - Documentazione clinica -
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22 - Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella clinica -
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

CAPO II - Doveri del medico e diritti del cittadino

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