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CODICE DEONTOLOGICO MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Normativa sanitaria
Art. 24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 26 - Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27 - Fornitura di medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III - Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
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